Art. 4. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise effettua il coordinamento tecnico, scientifico ed operativo degli interventi di cui agli articoli 3, lettera h) e 7 della legge regionale 3/82, in attuazione del programma annuale della Regione in favore dell'allevamento apistico. A tal fine vengono assegnati al suddetto Istituto specifici finanziamenti che dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni deliberate dalla giunta regionale.