Art. 4.
 
   L'Istituto  zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
effettua il coordinamento tecnico,  scientifico  ed  operativo  degli
interventi  di  cui  agli  articoli  3,  lettera  h)  e 7 della legge
regionale 3/82, in attuazione del programma annuale della Regione  in
favore dell'allevamento apistico.
   A  tal  fine  vengono  assegnati  al  suddetto  Istituto specifici
finanziamenti che dovranno essere utilizzati secondo  le  indicazioni
deliberate dalla giunta regionale.