Art. 7.
 
   Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1987, si  fa  fronte  con  la
disponibilita' finanziaria iscritta al cap. 102444 "interventi per la
zootecnia" (titolo X) legge regionale 3 giugno  1982,  n.  31,  dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per  il  medesimo
esercizio.
   Restano  in  vigore  tutte  le  altre  norme  fissate  dalla legge
regionale 6 novembre 1984, n. 75.