Art. 7. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1987, si fa fronte con la disponibilita' finanziaria iscritta al cap. 102444 "interventi per la zootecnia" (titolo X) legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio. Restano in vigore tutte le altre norme fissate dalla legge regionale 6 novembre 1984, n. 75.