Art. 2. Finalita' La societa' finanziaria, quale strumento della programmazione, effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione del piano di sviluppo economico regionale, secondo le finalita' e le direttive dallo stesso indicate, operando con criteri di economicita'. La societa' finanziaria persegue le finalita' di cui al comma precedente mediante: a) la promozione ed il potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni dei piani territoriali regionali, di aree e di infrastrutture che favoriscano e consentano insediamenti produttivi e sistemi di servizi destinati alle attivita' economiche della Regione, in conformita' delle indicazioni della stessa; b) la realizzazione di interventi a favore delle unita' produttive industriali di minori dimensioni operanti nel territorio della Regione in conformita' alle indicazioni del programma economico regionale, mediante la prestazione di assistenza tecnica ed organizzativa, di assistenza finanziaria a favore di imprese e di consorzi tra imprese aventi lo scopo di favorire l'accesso al credito delle medesime, nonche' mediante l'elaborazione di ricerche di mercato e la prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione, dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica aziendale e settoriale, oltre che, della creazione di nuove imprese; c) la partecipazione, con quote di minoranza sia assoluta che relativa, in societa', enti o consorzi costituiti per realizzare nuove iniziative industriali, che abbiano il carattere della novita' del prodotto, per tecnologie e per mercato. d) la partecipazione - attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale - sempre con quote di minoranza sia assoluta che relativa, in aziende esistenti e sane, che siano mature per significativi sviluppi. Dette partecipazioni in societa' esistenti potranno avvenire solo sulla base di un comprovato buono stato di salute delle aziende, e comunque sempre tramite la certificazione dei bilanci degli ultimi tre anni da far eseguire da parte di qualificate societa' di revisione abilitate. Da detti bilanci deve risultare un costante e progressivo sviluppo del reddito aziendale. In ogni caso deve trattarsi di partecipazioni limitate nel tempo e comunque non superiori a cinque anni; e) la stipula di convenzioni con societa' operanti nel settore parabancario al fine di ottenere il contenimento del costo delle operazioni e con le universita' o altre istituzioni tecnico-scientifiche finalizzate ad immediate applicazioni produttive; f) la realizzazione di interventi specifici affidati e finanziati dalla Regione ai sensi del successivo art. 4.