Art. 2.
                              Finalita'
 
   La  societa'  finanziaria,  quale  strumento della programmazione,
effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione del  piano
di  sviluppo economico regionale, secondo le finalita' e le direttive
dallo stesso indicate, operando con criteri di economicita'.
   La  societa'  finanziaria  persegue  le  finalita' di cui al comma
precedente mediante:
     a)  la  promozione  ed  il  potenziamento,  in ottemperanza alle
indicazioni  dei  piani  territoriali  regionali,  di   aree   e   di
infrastrutture che favoriscano e consentano insediamenti produttivi e
sistemi di servizi destinati alle attivita' economiche della Regione,
in conformita' delle indicazioni della stessa;
     b)   la  realizzazione  di  interventi  a  favore  delle  unita'
produttive industriali di minori dimensioni operanti  nel  territorio
della Regione in conformita' alle indicazioni del programma economico
regionale,  mediante  la  prestazione  di   assistenza   tecnica   ed
organizzativa,  di  assistenza  finanziaria  a favore di imprese e di
consorzi tra imprese aventi lo scopo di favorire l'accesso al credito
delle  medesime,  nonche'  mediante  l'elaborazione  di  ricerche  di
mercato e la prestazione di altri servizi  ai  fini  dell'espansione,
della  riconversione,  della  ristrutturazione, dell'ammodernamento e
dell'innovazione tecnologica aziendale e settoriale, oltre che, della
creazione di nuove imprese;
     c)  la  partecipazione,  con quote di minoranza sia assoluta che
relativa, in societa', enti  o  consorzi  costituiti  per  realizzare
nuove  iniziative industriali, che abbiano il carattere della novita'
del prodotto, per tecnologie e per mercato.
     d)  la  partecipazione - attraverso la sottoscrizione di aumenti
di capitale  -  sempre  con  quote  di  minoranza  sia  assoluta  che
relativa,   in  aziende  esistenti  e  sane,  che  siano  mature  per
significativi sviluppi.
   Dette  partecipazioni in societa' esistenti potranno avvenire solo
sulla base di un comprovato buono stato di salute  delle  aziende,  e
comunque  sempre  tramite  la certificazione dei bilanci degli ultimi
tre anni  da  far  eseguire  da  parte  di  qualificate  societa'  di
revisione  abilitate.  Da  detti bilanci deve risultare un costante e
progressivo sviluppo del reddito aziendale.
   In ogni caso deve trattarsi di partecipazioni limitate nel tempo e
comunque non superiori a cinque anni;
     e)  la  stipula di convenzioni con societa' operanti nel settore
parabancario al fine di ottenere  il  contenimento  del  costo  delle
operazioni    e    con    le    universita'   o   altre   istituzioni
tecnico-scientifiche   finalizzate    ad    immediate    applicazioni
produttive;
     f)   la   realizzazione   di  interventi  specifici  affidati  e
finanziati dalla Regione ai sensi del successivo art. 4.