Art. 3.
                       Modalita' di intervento
 
   Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al  precedente
articolo la societa':
     a)  promuove la costituzione e partecipa a consorzi, societa' ed
enti, anche gia'  esistenti,  a  partecipazione  pubblica  o  privata
aventi  oggetto  conforme  o  strumentale  alle  materie  di cui alle
lettere a, b, c, del precedente articolo 2;
     b) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari,
richieste per il conseguimento  degli  scopi  di  cui  agli  articoli
precedenti.
     c) svolge, direttamente o indirettamente, opera di consulenza ed
assistenza tecnica e professionale agli operatori economici.