Art. 3. Modalita' di intervento Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo la societa': a) promuove la costituzione e partecipa a consorzi, societa' ed enti, anche gia' esistenti, a partecipazione pubblica o privata aventi oggetto conforme o strumentale alle materie di cui alle lettere a, b, c, del precedente articolo 2; b) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi di cui agli articoli precedenti. c) svolge, direttamente o indirettamente, opera di consulenza ed assistenza tecnica e professionale agli operatori economici.