Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato per l'anno 1987, in L. 2.500.000.000 si provvede, a  termini
dell'art.  38  della  legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il
fondo globale iscritto al capitolo 324000 - partita n. 1  dell'elenco
n.  4  -  dello  stato  di  previsione  della  spesa del bilancio per
l'esercizio 1986.
   Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
1987 e' istituito ed iscritto nel sett. I, tit. 2, sez. X, ctg. V, il
capitolo  012530  denominato  "Conferimenti azionari alla finanziaria
regionale abruzzese S.p.A. per lo sviluppo  dell'economia  abruzzese"
con   lo   stanziamento,   in   termini   di   sola   competenza,  di
L.2.500.000.000.