Art. 9. Norma finanziaria All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987, in L. 2.500.000.000 si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 e' istituito ed iscritto nel sett. I, tit. 2, sez. X, ctg. V, il capitolo 012530 denominato "Conferimenti azionari alla finanziaria regionale abruzzese S.p.A. per lo sviluppo dell'economia abruzzese" con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L.2.500.000.000.