Art. 11.
     Conferma e sostituzione del presidente, del vice presidente
               e dei componenti gli organi colleggiali
 
   Il  presidente,  il  vice  presidente  ed  i componenti gli organi
collegiali  dell'Istituto  durano  in   carica   il   periodo   della
legislatura  e  decadono  con  il  consiglio regionale, ovvero con il
consiglio di amministrazione.
   Essi   possono  essere  confermati  per  non  piu'  di  due  volte
consecutive.
   Qualora  per  qualsiasi motivo cessino dal loro mandato durante il
periodo di carica, sono sostituiti per  il  periodo  residuo  con  le
stesse modalita' e procedure fissate per le rispettive nomine.