Art. 28.
                   Personale - Mobilita' e comandi
 
   Il  personale  dell'Istituto, in misura non inferiore al 50% della
dotazione  organica  complessiva,  e'   costituito   per   il   primo
contingente  da  dipendenti comandati o trasferiti dalla Regione, dal
CRESA e dagli altri enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  marzo 1986, n. 68, nel rispetto della normativa
vigente per il personale regionale, purche' in possesso dei titoli  o
dei requisiti professionali previsti dalla presente legge.
   Il  personale comandato o trasferito per i compiti di ricerca o di
studio  dovra'  essere  scelto  tra  coloro  che  presso  l'ente   di
provenienza abbiano svolto per almeno 3 anni consecutivi attivita' di
ricerca nel campo economico, sociale o dell'assetto  del  territorio,
in uffici studi, in uffici del piano o unita' operative simili.