(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38
                        del 21 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  spesa  di  L.  300.000.000,  di  cui  all'art.  96 della legge
regionale 3 giugno 1982, n. 31, per gli oneri di  carattere  generale
relativi  all'espletamento  dei compiti previsti dalla legge organica
in agricoltura, e' aumentata di L. 300.000.000.
   Il  comma,  aggiunto  con  legge  regionale 11 aprile 1985, n. 25,
all'art. 96 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e  successive
modifiche, integrazioni e proroghe, e' soppresso.