(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La spesa di L. 300.000.000, di cui all'art. 96 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, per gli oneri di carattere generale relativi all'espletamento dei compiti previsti dalla legge organica in agricoltura, e' aumentata di L. 300.000.000. Il comma, aggiunto con legge regionale 11 aprile 1985, n. 25, all'art. 96 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche, integrazioni e proroghe, e' soppresso.