Art. 7. Il collegio sindacale dell'Istituto si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, nella persona del dirigente del servizio bilancio della giunta regionale, e di due supplenti. Due sindaci effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'assemblea dei soci, scelti anche fra i non soci; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.