Art. 7.
 
   Il  collegio  sindacale  dell'Istituto  si  compone di tre sindaci
effettivi, di cui uno, che ne  assume  la  presidenza,  nominato  con
decreto  del  presidente  della  giunta  regionale, nella persona del
dirigente del servizio bilancio della  giunta  regionale,  e  di  due
supplenti.
   Due   sindaci   effettivi   ed   i   due   supplenti  sono  eletti
dall'assemblea dei soci, scelti anche  fra  i  non  soci;  durano  in
carica tre anni e possono essere rieletti.