(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39
                        del 29 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  regione Abruzzo, allo scopo di ridurre o prevenire il ricovero
dei disturbati psichici in istituti, attraverso forme  di  assistenza
che  ne  favoriscano  il  mantenimento o il reinserimento nel normale
ambiente   di   vita,   assegna   contributi   alle   Unita'   locali
socio-sanitarie  per  l'erogazione  di  sussidi  in  denaro in favore
dell'infermo o del nucleo familiare con il quale lo stesso convive.