(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, allo scopo di ridurre o prevenire il ricovero dei disturbati psichici in istituti, attraverso forme di assistenza che ne favoriscano il mantenimento o il reinserimento nel normale ambiente di vita, assegna contributi alle Unita' locali socio-sanitarie per l'erogazione di sussidi in denaro in favore dell'infermo o del nucleo familiare con il quale lo stesso convive.