Art. 2. Soggetti beneficiari Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 1 la Regione concede contributi: a) in favore di ciascun organo regionale di rappresentanza degli Enti nazionali di promozione sportiva e del tempo libero, qualora presenti e operanti in almeno due province del territorio regionale, per le finalita' di cui alla lettera a) del precedente art. 1. b) in favore di associazioni e societa' sportive dilettantistiche operanti nella Regione ed affiliate da almeno due stagioni agonistiche ad una o piu' federazioni sportive del CONI, per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente art. 1; c) in favore degli organi regionali di rappresentanza delle federazioni sportive del CONI, per le iniziative di cui alla lettera c) del precedente art. 1. Ai sopraindicati soggetti il contributo regionale puo' essere erogato entro il limite massimo del 50% delle spese documentate e ritenute ammissibili ai sensi del successivo art. 6 e non e' cumulabile con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.