Art. 2.
                         Soggetti beneficiari
 
   Per  l'attuazione  degli  obiettivi di cui al precedente art. 1 la
Regione concede contributi:
     a) in favore di ciascun organo regionale di rappresentanza degli
Enti nazionali di promozione sportiva e  del  tempo  libero,  qualora
presenti  e operanti in almeno due province del territorio regionale,
per le finalita' di cui alla lettera a) del precedente art. 1.
     b)    in    favore   di   associazioni   e   societa'   sportive
dilettantistiche operanti nella Regione ed affiliate  da  almeno  due
stagioni agonistiche ad una o piu' federazioni sportive del CONI, per
le finalita' di cui alla lettera b) del precedente art. 1;
     c)  in  favore  degli  organi  regionali di rappresentanza delle
federazioni sportive del CONI, per le iniziative di cui alla  lettera
c) del precedente art. 1.
   Ai  sopraindicati  soggetti  il  contributo  regionale puo' essere
erogato entro il limite massimo del 50%  delle  spese  documentate  e
ritenute  ammissibili  ai  sensi  del  successivo  art.  6  e  non e'
cumulabile con altri contributi  regionali  concessi  per  le  stesse
iniziative.