Art. 3. Incentivazione dell'attivita' degli enti di promozione sportiva e del tempo libero Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 lettera a) debbono presentare alla giunta regionale - Servizio sport e tempo libero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione: a) certificato del competente organo nazionale attestante la persona cui compete la legale rappresentanza dell'organo regionale, il numero delle societa' associate e il numero degli iscritti nella Regione; b) relazione analitica dimostrativa dell'attivita' svolta nel 1987 e delle relative spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante; c) documenti giustificativi delle spese sostenute di cui al precedente punto b) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi di legge; d) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali per le spese di cui al precedente punto c), sottoscritta dal legale rappresentante. Le richieste pervenute fuori termine ovvero mancanti della documentazione di cui al comma precedente non potranno essere prese in considerazione. La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della consulta regionale per lo Sport di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, e d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.