Art. 3.
               Incentivazione dell'attivita' degli enti
              di promozione sportiva e del tempo libero
 
   Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al
precedente art. 2 lettera a) debbono presentare alla giunta regionale
-  Servizio  sport  e tempo libero - entro venti giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della   presente   legge,   apposita   richiesta
sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  corredata  della seguente
documentazione:
     a)  certificato  del  competente  organo nazionale attestante la
persona cui compete la legale rappresentanza  dell'organo  regionale,
il  numero  delle societa' associate e il numero degli iscritti nella
Regione;
     b)  relazione  analitica  dimostrativa dell'attivita' svolta nel
1987 e delle relative spese  effettivamente  sostenute,  sottoscritta
dal legale rappresentante;
     c)  documenti  giustificativi  delle  spese  sostenute di cui al
precedente punto b) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi
di legge;
     d) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali
per le spese di cui al precedente punto c), sottoscritta  dal  legale
rappresentante.
   Le   richieste  pervenute  fuori  termine  ovvero  mancanti  della
documentazione di cui al comma precedente non potranno  essere  prese
in considerazione.
   La  giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il
corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della
consulta  regionale  per  lo  Sport  di  cui  all'art.  6 della legge
regionale 22 luglio  1987,  n.  43,  e  d'intesa  con  la  competente
commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.