Art. 4. Incentivazione dell'attivita' dell'associazionismo federale Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 lettera b) debbono presentare alla giunta regionale - Servizio sport e tempo libero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, corredata della seguente documentazione: a) certificato di affiliazione o di adesione ad una o piu' federazioni sportive del CONI, attestante l'anno di affiliazione o di adesione, la indicazione che l'associazione svolge esclusivamente attivita' dilettantistica e senza fini di lucro; b) relazione analitica dimostrativa dell'attivita' svolta nel 1987 e delle relative spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante; c) documenti giustificativi delle spese sostenute di cui al precedente punto b) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi di legge; d) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali per le spese di cui al precedente punto c), sottoscritta dal legale rappresentante. Le richieste pervenute fuori termine ovvero mancanti della documentazione, di cui al comma precedente, non potranno essere prese in considerazione. La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della consulta regionale per lo sport, di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, e d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi. Non possono essere incluse nel piano di riparto dei contributi quelle associazioni o societa' sportive beneficiarie degli interventi di cui alla legge regionale 26 novembre 1986, n. 68 che non abbiano presentato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo, la relazione analitica dimostrativa dell'attivita' svolta nel precedente anno 1986 e i relativi giustificativi di spesa.