Art. 5. Incentivazione per la qualificazione di operatori sportivi Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 lettera c) debbono presentare alla giunta regionale - Servizio sport e tempo libero - entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione: a) relazione illustrativa riguardante le finalita' dell'iniziativa, il programma e la durata dei corsi, l'indicazione dei docenti e il numero dei partecipanti; b) documenti giustificativi delle spese sostenute di cui al precedente punto a) in originale ovvero in copia autenticata ai sensi di legge; c) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi regionali per le spese di cui al precedente punto b), sottoscritta dal legale rappresentante. Le richieste pervenute fuori termine ovvero mancanti della documentazione, di cui al comma precedente, non potranno essere prese in considerazione. La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, previo parere motivato della consulta regionale per lo sport di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, e d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.