Art. 7. Contributi per risultati sportivi di particolare rilievo La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, e' autorizzata a concedere contributi a favore di Associazioni e societa' sportive operanti nella Regione, che abbiano conseguito, nel corso dell'anno 1987, risultati sportivi individuali e/o di squadra di particolare rilievo.