Art. 7.
                  Contributi per risultati sportivi
                        di particolare rilievo
 
   La  giunta  regionale,  d'intesa  con  la  competente  commissione
consiliare,  e'  autorizzata  a  concedere  contributi  a  favore  di
Associazioni  e societa' sportive operanti nella Regione, che abbiano
conseguito, nel corso dell'anno 1987, risultati sportivi  individuali
e/o di squadra di particolare rilievo.