Art. 8. Ripartizione dei contributi Ai fini dell'attuazione della presente legge, la somma complessiva disponibile di L. 800.000.000, viene cosi' ripartita: a) per gli interventi di incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero, di cui al precedente art. 3, L. 224.000.000; b) per gli interventi di sostegno dell'attivita' del libero associazionismo sportivo federale del CONI, di cui al precedente art. 4, L. 384.000.000; c) per gli interventi di incentivazione per la qualificazione di operatori sportivi, di cui al precedente art. 5, L. 32.000.000; d) per gli interventi a favore di associazioni e societa' sportive per risultati sportivi di particolare rilievo, di cui al precedente art. 7, L. 160.000.000.