Art. 8.
                     Ripartizione dei contributi
 
   Ai fini dell'attuazione della presente legge, la somma complessiva
disponibile di L. 800.000.000, viene cosi' ripartita:
     a)  per  gli  interventi  di incentivazione dell'attivita' degli
Enti di promozione sportiva e del tempo libero, di cui al  precedente
art. 3, L. 224.000.000;
     b)  per  gli  interventi  di  sostegno dell'attivita' del libero
associazionismo sportivo federale del CONI, di cui al precedente art.
4, L. 384.000.000;
     c) per gli interventi di incentivazione per la qualificazione di
operatori sportivi, di cui al precedente art. 5, L. 32.000.000;
     d)  per  gli  interventi  a  favore  di  associazioni e societa'
sportive per risultati sportivi di particolare  rilievo,  di  cui  al
precedente art. 7, L. 160.000.000.