Art. 2.
 
   Alla  fine  del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole:
"oltre che per il conseguimento della ristrutturazione prevista dalla
colonna B della tavola 2".
   Il punto 28 e' sostituito dal seguente:
   "Il  trasferimento della titolarita' e' sempre consentito, salvo i
divieti previsti nel  punto  39  ed  il  caso  di  concentrazione  di
impianti   che  possa  turbare  il  regolare  andamento  del  sistema
distributivo in atto".
   L'ultimo comma del punto 37 e' sostituito dal seguente:
   "Il  potenziamento e' comunque condizionato a quanto stabilito nei
punti successivi".
   Il punto 42 e' sostituito dal seguente:
   "Il  potenziamento  con  gasolio,  qualora  esistano  i  requisiti
tecnici previsti dalle disposizioni vigenti,  e'  sempre  consentito,
salvo  i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di incompatibilita'
con il territorio previsto nel punto 18".