Art. 2. Alla fine del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole: "oltre che per il conseguimento della ristrutturazione prevista dalla colonna B della tavola 2". Il punto 28 e' sostituito dal seguente: "Il trasferimento della titolarita' e' sempre consentito, salvo i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto". L'ultimo comma del punto 37 e' sostituito dal seguente: "Il potenziamento e' comunque condizionato a quanto stabilito nei punti successivi". Il punto 42 e' sostituito dal seguente: "Il potenziamento con gasolio, qualora esistano i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni vigenti, e' sempre consentito, salvo i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di incompatibilita' con il territorio previsto nel punto 18".