Art. 3. Il punto 32 e' sostituito dal seguente: "Per gli impianti incompatibili con il territorio, secondo quanto stabilito dal punto 18, il rinnovo della concessione e' condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona, secondo le indicazioni previste nel "Piano locale d'intervento". In ogni caso il Comune revoca la concessione qualora il titolare non effettui il trasferimento nei due anni successivi alla data di notifica dell'obbligo di trasferimento".