Art. 3.
 
   Il punto 32 e' sostituito dal seguente:
   "Per  gli impianti incompatibili con il territorio, secondo quanto
stabilito dal punto 18, il rinnovo della concessione e'  condizionato
al  trasferimento dell'impianto in altra zona, secondo le indicazioni
previste nel "Piano locale d'intervento".
   In  ogni  caso il Comune revoca la concessione qualora il titolare
non effettui il trasferimento nei due anni successivi  alla  data  di
notifica dell'obbligo di trasferimento".