Art. 4.
 
   Il secondo comma del punto 45 e' sostituito dal seguente:
   "E'  pertanto  ammessa,  in  quei  Comuni con un parco autoveicoli
superiore  a  500  unita',  l'installazione  di  una  apparecchiatura
self-service  pre-payement per ogni 1.000 unita' o frazione superiore
a 500".
   Il quarto comma del punto 45 e' sostituito dal seguente:
   "L'autorizzazione  rilasciata  in  un qualsiasi Comune del bacino,
preclude a  tutti  gli  altri  Comuni  dello  stesso,  con  un  parco
autoveicoli  inferiore  o  uguale  a  500  unita', la possibilita' di
emettere un analogo provvedimento".