Art. 4. Il secondo comma del punto 45 e' sostituito dal seguente: "E' pertanto ammessa, in quei Comuni con un parco autoveicoli superiore a 500 unita', l'installazione di una apparecchiatura self-service pre-payement per ogni 1.000 unita' o frazione superiore a 500". Il quarto comma del punto 45 e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione rilasciata in un qualsiasi Comune del bacino, preclude a tutti gli altri Comuni dello stesso, con un parco autoveicoli inferiore o uguale a 500 unita', la possibilita' di emettere un analogo provvedimento".