Art. 8. I punti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento delle modifiche ed integrazioni previste nella presente legge, assumono la numerazione rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, per garantire la continuita'.