Art. 8.
 
   I  punti  52,  53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento
delle  modifiche  ed  integrazioni  previste  nella  presente  legge,
assumono  la  numerazione  rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54 e 55, per garantire la continuita'.