(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2
                         del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La regione Abruzzo, allo scopo di migliorare le condizioni di vita
e di sicurezza delle popolazioni rurali,  promuove  interventi  volti
alla  realizzazione  di  infrastrutture rurali: strade, acquedotti ed
elettrodotti rurali.