(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione Abruzzo, allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali, promuove interventi volti alla realizzazione di infrastrutture rurali: strade, acquedotti ed elettrodotti rurali.