Art. 2. Strade ed acquedotti La Regione puo' concedere contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per il riattamento e la costruzione di strade rurali al servizio principalmente dell'agricoltura, nonche' per la costruzione di acquedotti rurali. Prima dell'inizio dei lavori puo' essere erogato un acconto fino al 30% dell'importo del contributo. L'onere per tale intervento non puo' essere superiore a L. 3.000.000.000.