Art. 2.
                         Strade ed acquedotti
 
   La  Regione  puo'  concedere  contributi  in  conto  capitale fino
all'80% della spesa ritenuta ammissibile  per  il  riattamento  e  la
costruzione    di    strade   rurali   al   servizio   principalmente
dell'agricoltura, nonche' per la costruzione di acquedotti rurali.
   Prima  dell'inizio  dei lavori puo' essere erogato un acconto fino
al 30% dell'importo del contributo.
   L'onere  per  tale  intervento  non  puo'  essere  superiore  a L.
3.000.000.000.