Art. 3.
                             Elettrodotti
 
   La  Regione  promuove  interventi tesi a realizzare nuovi piani di
elettrificazione  in  favore  degli  insediamenti  rurali   e   delle
applicazioni   elettroagricole,   ai   fini  di  una  piu'  economica
organizzazione dei fattori produttivi.
   Detti piani comprendono tutte le opere tecnicamente necessarie per
la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura,
per  gli  usi  di  illuminazione,  applicazioni  elettrodomestiche ed
aziendali,  compresi  gli  allacciamenti  delle  singole  utenze,   e
riguardano:
    1)  la  realizzazione di nuovi elettrodotti rurali nelle zone che
risultano ancora sprovviste  di  servizio  elettrico  e  nelle  quali
l'intensita' degli insediamenti nuovi rende piu' urgenti gli impianti
stessi;
    2)  il  potenziamento  degli  elettrodotti  rurali esistenti, per
favorire la diffusione delle diverse applicazioni elettroagricole.
   L'onere  per  la realizzazione di detti piani e' posto per l'80% a
carico della Regione e per il 20% a carico dell'ENEL o delle  aziende
municipalizzate  o  aziende  elettriche  comunali  che procedono alla
realizzazione delle opere, sia direttamente,  sia  mediante  gara  di
appalto.
   I  rapporti tra la Regione e l'ENEL o le aziende municipalizzate o
comunali sono  disciplinati  dalla  convenzione  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.