Art. 3. Elettrodotti La Regione promuove interventi tesi a realizzare nuovi piani di elettrificazione in favore degli insediamenti rurali e delle applicazioni elettroagricole, ai fini di una piu' economica organizzazione dei fattori produttivi. Detti piani comprendono tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, applicazioni elettrodomestiche ed aziendali, compresi gli allacciamenti delle singole utenze, e riguardano: 1) la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali nelle zone che risultano ancora sprovviste di servizio elettrico e nelle quali l'intensita' degli insediamenti nuovi rende piu' urgenti gli impianti stessi; 2) il potenziamento degli elettrodotti rurali esistenti, per favorire la diffusione delle diverse applicazioni elettroagricole. L'onere per la realizzazione di detti piani e' posto per l'80% a carico della Regione e per il 20% a carico dell'ENEL o delle aziende municipalizzate o aziende elettriche comunali che procedono alla realizzazione delle opere, sia direttamente, sia mediante gara di appalto. I rapporti tra la Regione e l'ENEL o le aziende municipalizzate o comunali sono disciplinati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.