Art. 4.
                   Programmazione degli interventi
 
   Il  programma  di massima degli interventi previsti dal precedente
articolo, dovra' essere elaborato dal Settore agricoltura, foreste  e
alimentazione, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici dei
Comuni o  delle  Comunita'  Montane,  nonche'  dei  programmi  zonali
elaborati  ai  sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1982,
n. 31 e  dei  piani  di  sviluppo  socio-economico-territoriale,  ove
esistono.
   Nella   formulazione   di   detto   programma   vengono  prese  in
considerazione le richieste inoltrate  dagli  Enti  interessati,  che
siano  munite del parere di conformita' agli strumenti urbanistici in
vigore.
   L'approvazione  dei  piani  esecutivi  equivale a dichiarazione di
pubblica utilita' o a dichiarazione di  indifferibilita'  ed  urgenza
delle opere da eseguire.
   Il  programma  ed  i  piani  esecutivi sono approvati dalla giunta
regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.