Art. 4. Programmazione degli interventi Il programma di massima degli interventi previsti dal precedente articolo, dovra' essere elaborato dal Settore agricoltura, foreste e alimentazione, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici dei Comuni o delle Comunita' Montane, nonche' dei programmi zonali elaborati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e dei piani di sviluppo socio-economico-territoriale, ove esistono. Nella formulazione di detto programma vengono prese in considerazione le richieste inoltrate dagli Enti interessati, che siano munite del parere di conformita' agli strumenti urbanistici in vigore. L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' o a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere da eseguire. Il programma ed i piani esecutivi sono approvati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.