Art. 7. Ai capitoli di spesa indicati dall'art. 33 della legge regionale del bilancio 13 maggio 1987, n. 21, e' aggiunto il cap. 102393. L'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla presente legge, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge 1 dicembre 1983, n. 651, e dalla legge n. 64 del 1986, riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.