Art. 7.
 
   Ai  capitoli  di spesa indicati dall'art. 33 della legge regionale
del bilancio 13 maggio 1987, n. 21, e' aggiunto il cap. 102393.
   L'utilizzazione  dello stanziamento previsto dalla presente legge,
ha luogo nel rispetto delle prescrizioni  stabilite  dalla  legge  1
dicembre  1983,  n.  651,  e  dalla legge n. 64 del 1986, riguardanti
l'intervento  straordinario  nel   Mezzogiorno   e   subordinatamente
all'ammissione  al  finanziamento  da  parte  del  Ministero  per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.