Art. 3.
 
   1.  La  commissione  e'  composta  da  12 consiglieri indicati dai
gruppi di appartenenza, tenuto conto  di  quanto  sancito  dal  primo
comma  dell'art.  93  del regolamento in riferimento alla consistenza
consiliare  dei  gruppi  e  fatte  salve  eventuali  incompatibilita'
previste  dalla  legge  o inerenti alle funzioni attuali o pregresse,
relative alla pratica di cui alla presente legge.
   2.  La  commissione,  nella  seduta d'insediamento, elegge nel suo
seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un  presidente  ed  un
vice presidente; a parita' di voti viene eletto il piu' anziano tra i
consiglieri che hanno conseguito il  maggior  numero  di  voti.  Alla
commissione   viene   aggregato,   con  funzioni  di  segretario,  un
funzionario indicato dall'ufficio di  presidenza  del  consiglio  tra
quelli  dipendenti  dal  consiglio  regionale.  Il  segretario non ha
diritto di voto.