Art. 3. 1. La commissione e' composta da 12 consiglieri indicati dai gruppi di appartenenza, tenuto conto di quanto sancito dal primo comma dell'art. 93 del regolamento in riferimento alla consistenza consiliare dei gruppi e fatte salve eventuali incompatibilita' previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse, relative alla pratica di cui alla presente legge. 2. La commissione, nella seduta d'insediamento, elegge nel suo seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un presidente ed un vice presidente; a parita' di voti viene eletto il piu' anziano tra i consiglieri che hanno conseguito il maggior numero di voti. Alla commissione viene aggregato, con funzioni di segretario, un funzionario indicato dall'ufficio di presidenza del consiglio tra quelli dipendenti dal consiglio regionale. Il segretario non ha diritto di voto.