Art. 4.
 
   1. La commissione delibera ogni suo atto a maggioranza semplice di
voti;  a  parita'  di  voti  prevale  quello   del   presidente.   La
commissione,  per  svolgere  i  propri compiti, puo' avvalersi anche,
eventualmente, di tecnici esterni; se cio'  dovesse  essere  ritenuto
utile  e  necessario,  ogni  gruppo  in  Commissione  ha  facolta' di
indicare un tecnico di propria fiducia.