Art. 4. 1. La commissione delibera ogni suo atto a maggioranza semplice di voti; a parita' di voti prevale quello del presidente. La commissione, per svolgere i propri compiti, puo' avvalersi anche, eventualmente, di tecnici esterni; se cio' dovesse essere ritenuto utile e necessario, ogni gruppo in Commissione ha facolta' di indicare un tecnico di propria fiducia.