Art. 5.
 
   1.  La  commissione,  pena  il suo scioglimento, assume le proprie
deliberazioni e le  proprie  decisioni  finali,  e  ne  riferisce  al
consiglio  che  si determina in merito, entro centoventi giorni dalla
data del suo insediamento, in caso di decisione finale  non  unanime,
possono essere presentate al consiglio relazioni di minoranza.