Art. 6.
 
   1.  All'onere  derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in L.
50.000.000 per l'anno 1988, si provvede con i fondi provenienti  alla
Regione  ai  sensi  dell'art.  8  della legge 16 maggio 1970, n. 281,
definendone la compatibilia' finanziaria nel medesimo esercizio  1988
con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  della  Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.