Art. 6. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 50.000.000 per l'anno 1988, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilia' finanziaria nel medesimo esercizio 1988 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.