Art. 2.
 
   1.   La  partecipazione  della  Regione  ai  consorzi  di  cui  al
precedente art. 1, e' deliberata dalla giunta regionale  a  richiesta
del  consorzio  interessato,  previo accertamento della contemporanea
presenza delle seguenti condizioni:
     a)   la   partecipazione   maggioritaria  deve  essere  detenuta
congiuntamente dalla Regione, dal comune e dalla Camera di  commercio
competenti per territorio;
     b)  la  quota  di partecipazione iniziale della Regione non deve
essere superiore al 25 per cento del capitale sociale sottoscritto  e
versato alla data di cessione di dette quote, a valore nominale, alla
regione Calabria;
     c)  deve  essere  assicurata  la  partecipazione minoritaria dei
privati ivi comprese le associazioni  di  categoria  specificatamente
rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso.