Art. 2. 1. La partecipazione della Regione ai consorzi di cui al precedente art. 1, e' deliberata dalla giunta regionale a richiesta del consorzio interessato, previo accertamento della contemporanea presenza delle seguenti condizioni: a) la partecipazione maggioritaria deve essere detenuta congiuntamente dalla Regione, dal comune e dalla Camera di commercio competenti per territorio; b) la quota di partecipazione iniziale della Regione non deve essere superiore al 25 per cento del capitale sociale sottoscritto e versato alla data di cessione di dette quote, a valore nominale, alla regione Calabria; c) deve essere assicurata la partecipazione minoritaria dei privati ivi comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-alimentare all'ingrosso.