Art. 3.
 
   1.  Lo  Statuto  delle societa' consortili di cui all'art. 1 della
presente legge deve prevedere:
     a)  il  riferimento  sull'oggetto  sociale  agli indirizzi della
programmazione regionale;
     b)  la  riserva  a favore della regione Calabria, del diritto di
opzione in caso di aumenti del capitale sociale al fine di  mantenere
inalterata  la quota di partecipazione iniziale, di cui al precedente
art. 2, lettera b);
     c)  la  possibilita'  di alienabilita' delle azioni possedute da
soggetti pubblici, compresa la Regione, esclusivamente  ad  azionisti
pubblici  e  ad  enti  ed  organismi  consortili,  ancorche'  a  base
cooperativa, senza fine di lucro;
     d) la gestione con criteri di economicita'.