Art. 3. 1. Lo Statuto delle societa' consortili di cui all'art. 1 della presente legge deve prevedere: a) il riferimento sull'oggetto sociale agli indirizzi della programmazione regionale; b) la riserva a favore della regione Calabria, del diritto di opzione in caso di aumenti del capitale sociale al fine di mantenere inalterata la quota di partecipazione iniziale, di cui al precedente art. 2, lettera b); c) la possibilita' di alienabilita' delle azioni possedute da soggetti pubblici, compresa la Regione, esclusivamente ad azionisti pubblici e ad enti ed organismi consortili, ancorche' a base cooperativa, senza fine di lucro; d) la gestione con criteri di economicita'.