Art. 5. 1. All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1988 in lire 1.500 milioni provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilita' finanziaria nel medesimo esercizio 1988 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.