Art. 5.
 
   1.  All'onere  derivante dalla presente legge valutato, per l'anno
1988 in lire 1.500 milioni provvede  con  i  fondi  provenienti  alla
Regione  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge 16 maggio 1970, n. 281
definendone la compatibilita' finanziaria nel medesimo esercizio 1988
con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  della  Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.