Art. 11. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1988 in L. 2.000.000.000 si provvede: a) per L. 1.000.000.000 con la istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: "Spese per la concessione di contributi in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per il restauro ed il miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione, nonche' per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento dei predetti fabbricati" - (Art. 3 della presente legge); b) per L. 500.000.000, con la istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: "Spese per favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno mediante la concessione di contributi ad organismi associativi o a cooperative di giovani" - (Art. 8 della presente legge). c) per L. 500.000.000, con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1988 con la denominazione: "Spese per la concessione di contributi in conto capitale, pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto od il leasing delle attrezzature strumentali occorrenti per l'effettuazione dei servizi" - (Art. 9 della presente legge). 2. Alla presente spesa si fara' fronte con le entrate provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281. 3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sara' determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci della Regione e con l'apposita legge finanziaria che li accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, addi' 8 aprile 1988 OLIVO