Art. 2.
 
   1.  La giunta regionale individua entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente  legge,  con  propria  deliberazione  previo
parere    della   commissione   consiliare   competente   nell'ambito
territoriale di ciascuna A.P.T. in cui  e'  suddiviso  il  territorio
regionale  i  centri  abitati  interessati  alle provvidenze previste
dalla presente legge.