Art. 4. 1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono determinate dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale al turismo previo il parere di una commissione costituita dal soprintendente alle belle arti o un suo delegato, dal capo ufficio del genio civile competente per provincia o un suo delegato, dal coordinatore dell'assessorato regionale per il turismo. 2. L'erogazione dei contributi, limitatamente all'esecuzione dei lavori, potra' essere disposta in via anticipata, con decreto del presidente della giunta regionale, nei limiti del 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione del progetto esecutivo e della relativa concessione edilizia. 3. Per la rimanente quota l'erogazione avverra', previo accertamento da parte dei competenti uffici all'assessorato al turismo, della realizzazione delle opere ammesse a contributo. 4. In caso di mancata o parziale realizzazione delle opere, la giunta regionale delibera il recupero totale o parziale delle somme erogate.