Art. 4.
 
   1.  Le  provvidenze  di  cui  alla presente legge sono determinate
dalla giunta regionale  su  proposta  dell'assessorato  regionale  al
turismo   previo   il   parere  di  una  commissione  costituita  dal
soprintendente alle belle arti o un suo delegato,  dal  capo  ufficio
del  genio  civile  competente  per  provincia o un suo delegato, dal
coordinatore dell'assessorato regionale per il turismo.
   2.  L'erogazione  dei contributi, limitatamente all'esecuzione dei
lavori, potra' essere disposta in via  anticipata,  con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale,  nei  limiti  del  50 per cento
dell'ammontare del  contributo  concesso,  previa  presentazione  del
progetto esecutivo e della relativa concessione edilizia.
   3.   Per   la   rimanente   quota  l'erogazione  avverra',  previo
accertamento  da  parte  dei  competenti  uffici  all'assessorato  al
turismo, della realizzazione delle opere ammesse a contributo.
   4.  In  caso  di  mancata o parziale realizzazione delle opere, la
giunta regionale delibera il recupero totale o parziale  delle  somme
erogate.