Art. 5. 1. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, ai loro eredi ed aventi causa ed a favore della regione Calabria, sara' richiesto il vincolo novennale di destinazione dell'immobile ad uso turistico ricettivo. 2. Nell'ipotesi che i beneficiari delle provvidenze volessero rinunciare al vincolo di destinazione, di cui al comma precedente, ne dovranno fare espressa richiesta alla regione Calabria ed il vincolo potra' essere tolto, previa restituzione delle somme pari agli anni rimanenti alla scadenza del vincolo novennale.