Art. 5.
 
   1.  Ai  soggetti  beneficiari  delle  provvidenze  previste  dalla
presente legge, ai loro eredi ed  aventi  causa  ed  a  favore  della
regione   Calabria,   sara'   richiesto   il   vincolo  novennale  di
destinazione dell'immobile ad uso turistico ricettivo.
   2.  Nell'ipotesi  che  i  beneficiari  delle provvidenze volessero
rinunciare al vincolo di destinazione, di cui al comma precedente, ne
dovranno  fare espressa richiesta alla regione Calabria ed il vincolo
potra' essere tolto, previa restituzione delle somme pari  agli  anni
rimanenti alla scadenza del vincolo novennale.