Art. 6.
 
   1.  Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio, in un registro
regionale dei fabbricati di abitazione  con  destinazione  ricettiva,
istituito presso l'assessorato regionale al turismo.
   2.   Possono   essere  iscritti  nel  registro,  a  richiesta  dei
proprietari, anche altre abitazioni ubicate nei comuni individuati ai
sensi dell'art. 2.
   3.  Gli  interessati  dovranno  fare  apposita domanda al suddetto
assessorato per il  tramite  dell'A.P.T.  competente  per  territorio
allegando copia autentica della licenza di affittacamere.
   4.   Le   A.P.T.  entro  il  termine  di  quindici  giorni  previo
accertamento della idoneita' all'esercizio dell'attivita'  ricettiva,
esprimono il proprio motivato parere.
   5.  Entro  il  30  settembre  di ogni anno le A.P.T. provvederanno
all'aggiornamento del registro.