Art. 6. 1. Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio, in un registro regionale dei fabbricati di abitazione con destinazione ricettiva, istituito presso l'assessorato regionale al turismo. 2. Possono essere iscritti nel registro, a richiesta dei proprietari, anche altre abitazioni ubicate nei comuni individuati ai sensi dell'art. 2. 3. Gli interessati dovranno fare apposita domanda al suddetto assessorato per il tramite dell'A.P.T. competente per territorio allegando copia autentica della licenza di affittacamere. 4. Le A.P.T. entro il termine di quindici giorni previo accertamento della idoneita' all'esercizio dell'attivita' ricettiva, esprimono il proprio motivato parere. 5. Entro il 30 settembre di ogni anno le A.P.T. provvederanno all'aggiornamento del registro.