Art. 7. 1. La dotazione ricettiva cosi' costituita, risultante dal registro regionale, sara' utilizzata per la formazione di offerte di soggiorno nei mesi di luglio, agosto e settembre. 2. Il presidente della giunta regionale fissera', anno per anno, con proprio decreto, il prezzo massimo a posto letto, che dovra' essere corrisposto al proprietario dell'abitazione, al netto del costo di commercializzazione e degli eventuali servizi complementari di pulizia, lavanderia, ristorazione, animazione, trasporto a mare, escursioni od altro.