Art. 7.
 
   1.   La  dotazione  ricettiva  cosi'  costituita,  risultante  dal
registro regionale, sara' utilizzata per la formazione di offerte  di
soggiorno nei mesi di luglio, agosto e settembre.
   2.  Il  presidente della giunta regionale fissera', anno per anno,
con proprio decreto, il prezzo massimo  a  posto  letto,  che  dovra'
essere  corrisposto  al  proprietario  dell'abitazione,  al netto del
costo di commercializzazione e degli eventuali servizi  complementari
di  pulizia,  lavanderia, ristorazione, animazione, trasporto a mare,
escursioni od altro.