Art. 8. 1. Al fine di favorire la commercializzazione delle offerte di soggiorno, possono essere stipulate convenzioni con organismi associativi o cooperative di giovani aventi titolo, ai sensi della legge 15 maggio 1983 n. 217, e che abbiano acquisito specifica professionalita' anche mediante la frequenza di appositi corsi di formazione. 2. Alle cooperative o organismi associativi di cui al comma precedente, la giunta regionale, contestualmente all'approvazione della convenzione, puo' deliberare su formale richiesta e con obbligo di rendiconto la concessione di contributi annuali per un massimo di 4 anni per sostenere le spese di funzionamento.