Art. 8.
 
   1.  Al  fine  di  favorire la commercializzazione delle offerte di
soggiorno,  possono  essere  stipulate  convenzioni   con   organismi
associativi  o  cooperative  di giovani aventi titolo, ai sensi della
legge 15 maggio 1983  n.  217,  e  che  abbiano  acquisito  specifica
professionalita'  anche  mediante  la  frequenza di appositi corsi di
formazione.
   2.  Alle  cooperative  o  organismi  associativi  di  cui al comma
precedente, la  giunta  regionale,  contestualmente  all'approvazione
della convenzione, puo' deliberare su formale richiesta e con obbligo
di rendiconto la concessione di contributi annuali per un massimo  di
4 anni per sostenere le spese di funzionamento.