Art. 9. 1. Alle forme associative, di cui al precedente articolo, potranno essere concessi, con deliberazione della giunta regionale, contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto od il leasing delle attrezzature strumentali occorrenti per l'effettuazione dei servizi. 2. A tal fine dovra' essere presentata domanda all'assessorato regionale al turismo corredata dal piano di attivita', da una relazione tecnica e da un'analisi economico-finanziaria della gestione del servizio. 3. I soggetti beneficiari dei contributi, di cui al presente articolo, hanno obbligo di fornire rendiconto annuale, circa l'utilizzazione dei contributi.