Art. 9.
 
   1. Alle forme associative, di cui al precedente articolo, potranno
essere concessi, con deliberazione della giunta regionale, contributi
in  conto  capitale  pari  al 50 per cento della spesa occorrente per
l'acquisto od il leasing delle  attrezzature  strumentali  occorrenti
per l'effettuazione dei servizi.
   2.  A  tal  fine  dovra' essere presentata domanda all'assessorato
regionale al  turismo  corredata  dal  piano  di  attivita',  da  una
relazione   tecnica   e  da  un'analisi  economico-finanziaria  della
gestione del servizio.
   3.  I  soggetti  beneficiari  dei  contributi,  di cui al presente
articolo,  hanno  obbligo  di  fornire  rendiconto   annuale,   circa
l'utilizzazione dei contributi.