la seguente legge: Art. 1. 1. All'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, come modificato dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole "da trasferirsi in gestione" sono aggiunte le parole "o in proprieta'".