la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'ultimo  comma  dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio
1974, n. 18, come modificato dal primo comma dell'art. 6 della  legge
regionale  12  agosto  1975, n. 57, dopo le parole "da trasferirsi in
gestione" sono aggiunte le parole "o in proprieta'".