Art. 2.
 
   1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 51 della legge
regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'art.  1,  fanno
carico  al  cap.  1906  dello  stato  di  previsione  della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno
1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.