Art. 2. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito con l'art. 1, fanno carico al cap. 1906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.