Art. 2. Presentazione e istruttoria delle domande 1. Ai fini di ottenere i contributi di cui all'articolo 1 le cooperative devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda corredata dal programma di attivita'. 2. La giunta regionale, nell'esame delle domande presentate, si avvale della collaborazione dei servizi provinciali agro-alimentari competenti per territorio, sia nella fase iniziale concernente l'ammissibilita' delle domande, sia in quella di liquidazione dei contributi concessi con particolare riferimento alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle spese sostenute a tal fine.