Art. 2.
              Presentazione e istruttoria delle domande
 
   1.  Ai  fini  di  ottenere  i  contributi di cui all'articolo 1 le
cooperative devono presentare, entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,
apposita domanda corredata dal programma di attivita'.
   2.  La  giunta  regionale, nell'esame delle domande presentate, si
avvale della collaborazione dei servizi  provinciali  agro-alimentari
competenti  per  territorio,  sia  nella  fase  iniziale  concernente
l'ammissibilita' delle domande, sia in  quella  di  liquidazione  dei
contributi  concessi  con particolare riferimento alla verifica dello
stato di attuazione dei programmi e delle spese sostenute a tal fine.