Art. 2.
 
   2.  E'  autorizzata  per l'anno 1988 la concessione del contributo
regionale, agli oneri  di  realizzazione  degli  interventi  previsti
dalla presente legge, per l'importo di lire 1.000 milioni che sara' a
disposizone della societa' Acque Albule, di cui e' titolare il comune
di  Tivoli,  nella misura del 70 per cento della somma stanziata alla
presentazione del progetto  esecutivo  delle  opere  previste  e  del
restante 30 per cento ad ultimazione lavori.
   2.  Detta  somma  viene iscritta al capitolo di spesa n. 23005 che
viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio  1988  con
la  seguente  denominazione:  "Contributo  per il miglioramento degli
impianti terapeutici dello stabilimento Acque Albule di Tivoli".
   3.  Alla  copertura  finanziaria  del predetto onere di lire 1.000
milioni si fara' fronte, ai  sensi  dell'art.  20,  quarto  e  quinto
comma,   della  legge  regionale  12  aprile  1977,  n.  15,  con  la
corrispondente quota non utilizzata del  fondo  globale  iscritto  al
capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera b), del bilancio 1987.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 23 febbraio 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del  commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 22
febbraio 1988.