Art. 2. 2. E' autorizzata per l'anno 1988 la concessione del contributo regionale, agli oneri di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'importo di lire 1.000 milioni che sara' a disposizone della societa' Acque Albule, di cui e' titolare il comune di Tivoli, nella misura del 70 per cento della somma stanziata alla presentazione del progetto esecutivo delle opere previste e del restante 30 per cento ad ultimazione lavori. 2. Detta somma viene iscritta al capitolo di spesa n. 23005 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 con la seguente denominazione: "Contributo per il miglioramento degli impianti terapeutici dello stabilimento Acque Albule di Tivoli". 3. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 1.000 milioni si fara' fronte, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera b), del bilancio 1987. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 23 febbraio 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 22 febbraio 1988.