Art. 3. Concorso operativo delle amministrazioni provinciali e comunali Le amministrazioni provinciali e comunali prestano la propria collaborazione per consentire che l'indagine conoscitiva di cui ai precedenti articoli coinvolga, con la necessaria consapevolezza, il maggior numero di cittadini del Lazio. A tale scopo ciascuna amministrazione provinciale, nell'ambito di quanto stabilito nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 1 e nel rispetto dei contenuti dalla indagine conoscitiva indicati nel precedente art. 2, indice una riunione dei rappresentanti dei comuni della provincia al fine di illustrare le finalita' e le modalita' di svolgimento dell'indagine. Entro quarantacinque giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, i consigli comunali aderenti all'iniziativa assumono la relativa deliberazione con la quale, tra l'altro, pongono a carico del bilancio comunale, a titolo di anticipazione, come previsto nel secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 52/1986, la spesa per gli adempimenti demandati ai comuni dal presente regolamento nonche' quella per le competenze dovute a personale esterno il cui supporto si rendesse necessario per lo svolgimento dell'indagine. Ricevuta la deliberazione consiliare di adesione, ciascuna amministrazione provinciale trasmette ai relativi comuni interessati un congruo numero di copie del questionario di cui al precedente art. 1 da consegnare a domicilio a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.