Art. 3.
                          Concorso operativo
             delle amministrazioni provinciali e comunali
 
   Le  amministrazioni  provinciali  e  comunali  prestano la propria
collaborazione per consentire che l'indagine conoscitiva  di  cui  ai
precedenti  articoli  coinvolga, con la necessaria consapevolezza, il
maggior numero di cittadini del Lazio.
   A  tale scopo ciascuna amministrazione provinciale, nell'ambito di
quanto stabilito nel decreto del presidente della giunta regionale di
cui  al precedente art. 1 e nel rispetto dei contenuti dalla indagine
conoscitiva indicati nel precedente art. 2, indice una  riunione  dei
rappresentanti  dei  comuni  della provincia al fine di illustrare le
finalita' e le modalita' di svolgimento dell'indagine.
   Entro  quarantacinque  giorni  dalla data della riunione di cui al
precedente  comma,  i  consigli  comunali   aderenti   all'iniziativa
assumono la relativa deliberazione con la quale, tra l'altro, pongono
a carico del bilancio  comunale,  a  titolo  di  anticipazione,  come
previsto  nel  secondo  comma  dell'art.  13 della legge regionale n.
52/1986, la  spesa  per  gli  adempimenti  demandati  ai  comuni  dal
presente  regolamento  nonche'  quella  per  le  competenze  dovute a
personale esterno il cui  supporto  si  rendesse  necessario  per  lo
svolgimento dell'indagine.
   Ricevuta   la   deliberazione  consiliare  di  adesione,  ciascuna
amministrazione provinciale trasmette ai relativi comuni  interessati
un congruo numero di copie del questionario di cui al precedente art.
1 da consegnare a domicilio a tutti i cittadini iscritti nelle  liste
elettorali.