Art. 4. Sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee La sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee in generale e, in particolare, su quelle di natura istituzionale, al fine di assicurarne adeguata consapevolezza per un attendibile esito della indagine conoscitiva di cui al presente regolamento, e' attuata attraverso iniziative delle amministrazioni provinciali, di quelle comunali, singole o associate, degli organi collegiali della scuola. Le amministrazioni provinciali e comunali possono avvalersi, per la effettuazione delle iniziative ritenute congruenti con le finalita' del titolo II della legge regionale n. 52/1986, di qualificati apporti esterni. Alla copertura degli oneri relativi alle attivita' di cui ai precedenti comma le predette amministrazioni provvedono con apposito atto deliberativo nel quale sono indicati i programmi e le relative modalita' di attuazione. Per quanto concerne le amministrazioni comunali, le predette determinazioni possono essere assunte con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente art. 3.