Art. 4.
               Sensibilizzazione dei cittadini laziali
                       sulle tematiche europee
 
   La sensibilizzazione dei cittadini laziali sulle tematiche europee
in generale e, in particolare, su quelle di natura istituzionale,  al
fine  di assicurarne adeguata consapevolezza per un attendibile esito
della indagine conoscitiva di cui al presente regolamento, e' attuata
attraverso  iniziative  delle  amministrazioni provinciali, di quelle
comunali, singole o associate, degli organi collegiali della  scuola.
   Le  amministrazioni  provinciali e comunali possono avvalersi, per
la  effettuazione  delle  iniziative  ritenute  congruenti   con   le
finalita'  del  titolo  II  della  legge  regionale  n.  52/1986,  di
qualificati apporti esterni.
   Alla  copertura  degli  oneri  relativi  alle  attivita' di cui ai
precedenti comma le predette amministrazioni provvedono con  apposito
atto  deliberativo  nel quale sono indicati i programmi e le relative
modalita' di attuazione.
   Per  quanto  concerne  le  amministrazioni  comunali,  le predette
determinazioni possono essere assunte con la deliberazione di cui  al
terzo comma del precedente art. 3.