Art. 5.
                Restituzione dei questionari compilati
 
   I  questionari,  opportunamente  compilati  dai singoli cittadini,
sono  consegnati  nei  luoghi  e  con  le  modalita'  indicati  dalle
amministrazioni comunali.
   Le   medesime   amministrazioni   trasmetteranno   tempestivamente
all'amministrazione provinciale competente  per  territorio  tutti  i
questionari comunque consegnati.