Art. 8.
         Azioni regionali conseguenti l'esito della indagine
 
   Se l'esito dell'indagine conosciva sara' favorevole secondo quanto
previsto al precedente art. 7, il consiglio regionale  procedera'  ad
un  dibattito  le  cui  risultanze  saranno  portate a conoscenza dei
competenti  organi  nazionali  e  comunitari   attraverso   modalita'
definite dal consiglio stesso su proposta del comitato permanente dei
poteri locali e regionali per l'Unione europea.
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 2 febbraio 1988
 
                                LANDI
 
  Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1987
con deliberazione n. 485 vistata dalla commissione  di  controllo  in
data 21 gennaio 1988, con verbale n. 832/69.