Art. 8. Azioni regionali conseguenti l'esito della indagine Se l'esito dell'indagine conosciva sara' favorevole secondo quanto previsto al precedente art. 7, il consiglio regionale procedera' ad un dibattito le cui risultanze saranno portate a conoscenza dei competenti organi nazionali e comunitari attraverso modalita' definite dal consiglio stesso su proposta del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 2 febbraio 1988 LANDI Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1987 con deliberazione n. 485 vistata dalla commissione di controllo in data 21 gennaio 1988, con verbale n. 832/69.