(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42
                         del 12 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Individuazione delle case di cura private
 
   1. Agli effetti della presente legge sono case di cura private gli
stabilimenti  sanitari  gestiti  da  privati,   persone   fisiche   e
giuridiche,    che    provvedono   al   ricovero   ed   eventualmente
all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza  diurna
di  cittadini  italiani  e  stranieri  a  fini  di  diagnosi,  cura e
riabilitazione.
   2.  Nel  caso  in  cui  la casa di cura privata esplichi attivita'
ambulatoriale si applicano le norme di cui ai  titoli  III,  IV  e  V
della legge regionale 20 agosto 1984, n. 23 in quanto compatibili.