(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 42 del 12 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Individuazione delle case di cura private 1. Agli effetti della presente legge sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche e giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi, cura e riabilitazione. 2. Nel caso in cui la casa di cura privata esplichi attivita' ambulatoriale si applicano le norme di cui ai titoli III, IV e V della legge regionale 20 agosto 1984, n. 23 in quanto compatibili.