Art. 10. Smaltimento dei rifiuti solidi 1. In base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualita' a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani. 2. I rifiuti di medicazioni, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che costituiscono comunque un grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal comitato interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. 3. Le sostanze tossiche e nocive possono essere smaltite in inceneritori pubblici autorizzati, previa convenzione tra le parti.