Art. 10.
                    Smaltimento dei rifiuti solidi
 
   1.  In  base  all'articolo  14  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive  CEE
75/442  relativa  ai  rifiuti,  76/403  relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e  dei  policlorotrifenili  e  78/319  relativa  ai
rifiuti  tossici e nocivi) ai rifiuti prodotti nelle case di cura che
siano assimilabili per qualita'  a  quelli  urbani  si  applicano  le
disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.
   2.  I  rifiuti  di  medicazioni,  le  parti  anatomiche, i rifiuti
provenienti dai  laboratori  biologici  e  quelli  che  costituiscono
comunque  un  grave  pericolo  per  la  salute pubblica devono essere
smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la  migliore
tutela  possibile  delle  esigenze  igienico  sanitarie, nel rispetto
delle prescrizioni fissate  dal  comitato  interministeriale  di  cui
all'articolo 5 dello stesso decreto.
   3.  Le  sostanze  tossiche  e  nocive  possono  essere smaltite in
inceneritori pubblici autorizzati, previa convenzione tra le parti.